(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 25 del
                           7 agosto 2008)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
      Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 37 del 1995

   1.  L'art.  6 della legge regionale 18 dicembre 1995, n. 37 (Norme
in  materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi
consiliari) e' cosi' modificato:
    a)  l'ultimo  periodo del comma 1 e' sostituito dal seguente: «E'
obbligo   del  presidente  del  Gruppo  indicare  al  Presidente  del
Consiglio  i  dipendenti eventualmente in sovrannumero ai sensi della
tabella A della presente legge.»;
    b)  il  comma  3 e' sostituito dal seguente: «3. Il passaggio dei
dipendenti  da  un Gruppo all'altro e' sempre consentito, anche al di
fuori  dei casi contemplati dai commi 2 e 5, qualora il trasferimento
avvenga  verso  il  Gruppo  che  non  abbia  raggiunto il contingente
numerico massimo previsto dalla tabella A.».
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
    Data a Cagliari, addi' 4 agosto 2008
                                Soru